Diritto d’autore? Ognuno faccia comma gli pare

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Sul nuovo Comma 1 bis si è detto di tutto, ma è presto per gridare al miracolo come alcuni stanno facendo in questo giorni.

Non tanto per le nuove libertà che più o meno concederebbe, piuttosto perché mancando sia la definizione di “degradazione” sia quella di “uso didattico e scientifico“, si ha per le mani quello che Gaber chiamerebbe un gabbiano ipotetico, col quale si rischia di schiantarsi contro dei comignoli in cemento armato. Il solo fatto che l’industria discografica abbia plaudito al nuovo comma è un segno sintomatico.

Secondo Andrea Monti, intervistato da Alessandro Longo su Repubblica.it, il nuovo testo permetterebbe addirittura lo scambio peer to peer di mp3 coperti da diritto d’autore, purché “degradati” e con scopo “didattico o scientifico”. Monti giustifica ciò dicendo 1. che la divulgazione didattica è un diritto costituzionale e perciò chiunque può praticarla; 2. che gli mp3 sono per loro natura degradati e perciò liberamente scambiabili. Che la didattica sia un diritto di tutti è palese, ma la legge afferma anche chiaramente che con un successivo decreto saranno stabiliti dei precisi limiti (non sul “chi la fa”, ma eventualmente sul “come” e sul “cosa è”). Non solo, la segreteria del capo dello stato interpellato sulla vicenda, non ha ravvisato problemi di costituzionalità (poi c’è sempre la Corte Costituzionale…). Anche su cosa sia la “degradazione” ci sono varie opinioni, quella di Monti è una delle tante, e comunque doverla verificare in tribunale non sarebbe troppo piacevole.

Perciò ogni annuncio dato prima d’avere una definizione precisa della situazione è velleitario, soprattutto perché rischia d’istigare a commettere illeciti che possono ancora tranquillamente essere valutati come tali: se una qualsiasi azienda ci denunciasse per violazione del diritto d’autore, ha tre gradi di giudizio per dimostrare che abbiamo torto, una vasta giurisprudenza a favore, e un nutrito numero di colossi economici alle spalle. Qualcosa di molto simile al peggiore girone di Dante.

Non solo: annunciare con clamore fatti dubbi è un sostanzialmente un errore, poiché ora tutte le corporazioni interessate saranno (anche comprensibilmente) sul chi vive, e faranno pressioni sul ministero affinché il decreto attuativo contenga una definizione eccessivamente restrittiva della legge. Perdendo anche quegli aspetti innovativi che si prospettavano. Se poi, come afferma il presidente FIMI Enzo Mazza nell’intervista a Repubblica, “la legge non ci preoccupa perché sappiamo già come sarà il decreto che fisserà i paletti”, siamo davvero a cavallo (pure in Zambia sarebbe stata imposta un’immediata smentita, e sarebbe scoppiato un caso mediatico. Ma siamo in Italia).

Altra questione: come si farà a circoscrivere la diffusione delle musiche e delle immagini degradate al solo ambito didattico e scientifico? Non esiste un’internet per scienziati. Che nel decreto attuativo si finirà per parlare di sistemi DRM, abbonamenti, o cose simili? Tutto è possibile, anche perché non sappiamo quale ministro eleggerà il prossimo governo e quali saranno i suoi orientamenti politici.

Quindi, prima di cominciare a diffondere discografie “degradate” di Vasco Rossi, Jovanotti e compagnia bella mossi da alti scopi “scientifici” è meglio rifletterci almeno un paio di volte. Vero è che la terminologia utilizzata nel comma 1 bis è molto più vicina a quella di una canzone di Tricarico che a quella di una legge dello stato italiano, e si presta alle più esotiche interpretazioni (sia estremamente aperte, sia, pure, sostanzialmente invariate). Ma il problema è proprio questo, e non va sottovalutato.

(per Punto Informatico)

IP or not IP, that is the question

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Da qualche tempo una domanda ricorrente circola in rete: l’IP è o meno un dato personale? Leggendo i dibattiti aperti anche in sede europea, credo che la questione delicata sia soprattutto il passo subito seguente a questa decisione: il trattamento. Posto che l’orientamento europeo e nazionale sembrerebbe quello di considerare l’IP un dato personale (e concordo), altra questione è decidere come trattarlo e gli eventuali compromessi. Due pensieri sulla questione.

Navigazione “canonica”.
L’IP è un dato che di norma viene concesso per diretta conseguenza di una propria decisione volontaria di comunicare con un dispositivo privato – il pc/server a cui ci connettiamo – reso accessibile al pubblico. Ugualmente, quando si effettua una telefonata verso un numero privato, il numero chiamante può essere registrato nella memoria del telefono ricevente. La questione strettamente tecnica, naturalmente, è differente (spesso c’è il tramite dei provider, si possono usare proxy, tecniche di ip spoofing, e così via), ma non credo che questo modifichi i termini della questione.

Opporsi sic et simpliciter, come qualcuno propone, al trattamento derivato da questa scelta volontaria a mio parere è illegittimo (oltre che in parte impossibile). La facoltà di conservare l’IP di chi accede, ad esempio, è legittima; eventualmente limitabile nel tempo e nei modi.

Ma veniamo all’oggetto della contesa: a mio parere la facoltà di identificare (anche indirittamente) l’utente può essere concessa al proprietario del server o del servizio di hosting (non di entrambi: a seconda delle responsabilità derivate) solo quando avviene con l’ausilio di dati pubblici o altri dati personali concessi dall’utente volontariamente. La facoltà di identificare l’utente tramite dati in possesso al solo provider, invece, sussiste solo in caso di illecito penale; non sussiste per l’accertamento di presunti illeciti civili (ad esempio la violazione del diritto d’autore): il diritto alla privacy è più importante.

Il motivo per cui credo che nel primo caso la conservazione possa avvenire anche non in forma anonima è piuttosto semplice: l’attuale struttura di internet non è pubblica, finché (o se) non sarà cambiata la gestione privata dei server (e relative responsabilità derivate) mi pare fisiologico un approccio simile. Incrementerei, piuttosto, i limiti al riutilizzo per scopi economico-statistici e alla diffusione a terzi.

Individuazione di utenti peer to peer, per illeciti non penali (violazione diritto d’autore e simili).
Qui sarò più categorico: qualsiasi tentativo di individuare gli utenti (tramite ip-sniffing o qualsiasi altro sistema) che fanno peer to peer è a mio parere illegittimo e, anzi, perseguibile in violazione del segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza (art. 2 Costituzione). I provider, così come gli uffici postali, sono tenuti alla riservatezza, che possono sciogliere solo su valida richiesta dell’autorità (vedi le interessanti dichiarazioni dall’ANM a questo proposito).

Sulla questione generale, le opinioni sono molte, anche diverse dalla mia. A questo proposito segnalo un interessante approfondimento su civile.it.

La diaspora dei dati personali

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Durante uno dei recenti incontri telematici col bravo Guido Scorza si accennava alla vicenda Qtrax, l’interessante sistema peer to peer che – se mai nascerà – permetterà lo scambio legale e gratuito di brani coperti da diritto d’autore (con qualche non trascurabile limitazione). Secondo Guido uno dei problemi sottovalutati è la richiesta di dati personali in cambio di un servizio.

Sono sostanzialmente d’accordo. Dietro al marketing dei dati personali c’è un giro d’affari immenso, in crescita e spesso sottovalutato. Da tempo, per accedere ai più vari servizi (on e off line), viene richiesto ogniché e il permesso esplicito per farne l’uso più nefando, pena l’impossibilità di usare il servizio stesso. A mio parere, almeno in Italia, il codice sulla privacy (art. 11, comma 1, lettera D, Dlgs 196/2003) è piuttosto chiaro per ciò che concerne le richieste un po’ troppo sbarazzine. Quante sono, inoltre, le informative sull’uso dei dati personali scritte davvero correttamente (art. 23, comma 3)? Premesso ciò, il problema più insidioso restano quelle informative formalmente ben scritte ma eticamente discutibili. La questione è dibattuta anche in Europa, ma con alterne fortune.

Sullo specifico di Qtrax. Installandolo, non ho notato una richiesta specifica di dati personali (escluso l’IP, a seconda di come lo si valuta) e se non vado errato non c’è l’obbligo di registrazione per scaricare. Ma l’attuale instabilità del tutto o più probabilmente la mia fretta potrebbero essere le cause di questa prima impressione. Bisognerebbe anche sapere qual è la politica dei DRM utilizzati, ma non mi pare sia stata ancora resa nota. Sulla questione major, se vi interessa, la mia soggettiva opinione si può dedurre da questa intervista a Claudio Buja (Universal) e da questa semi-chiaccherata on line col presidente FIMI Enrico Mazza. Avrò modo di tornare sull’argomento in futuro, comunque.

Più in generale, nel campo del marketing sui dati probabilmente l’affare del secolo l’ha fatto Google: in ogni istante incamera silenziosamente yottabyte di informazioni sulle preferenze di interi continenti. Acquisti, economia, musica, computer, sesso, politica, religione e morte. Mettendo in relazione le ricerche effettuate con la mappatura degli IP (che almeno fino a qualche tempo fa era pubblica ed è stata comunque riprodotta) e con la localizzazione linguistica, conosce con precisione gli interessi e i desideri di intere popolazioni, nazioni, città: e può muoversi economicamente per accontentarli. In stato di sostanziale monopolio. Certo: non sempre può identificare un soggetto specifico (quelli che si trasmettono non sono sempre dati personali). Ma poco gli importa. Nome e cognome sono una formalità di cui si può fare a meno, quando si può sapere cosa sta cercando un tizio con gli stessi interessi, che abita nella stesso zona, e che si connette negli stessi orari. Tutti questi dati, messi in relazione con gli studi pubblici e privati sull’uso medio di internet nella popolazione per età e sesso, diventano una vera pietra filosofale per il marketing.

Google, in cambio di ciò, offre servizi gratuiti di eccellente qualità, primo fra tutti il suo motore. Ma vale davvero la pena accettare un “baratto” del genere? Forse sì, ma è una domanda che preferirei non dovermi porre e che, stranamente, sembrano porsi in pochi.

(foto di copertina da http://flickr.com/photos/zoghal)

Claudio Buja

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Data: marzo 2007.
Soggetto: Claudio Buja (direttore Universal Music Italia; vicepresidente FEM).
Argomenti: discografia internazionale, diritto d’autore, crisi del disco, edizioni, major.
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Antonio Palmieri

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Data: luglio 2008.
Soggetto: Antonio Palmieri (deputato; responsabile della comunicazione PDL)
Argomenti: comunicazione, web istituzionale, politica.
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Antonio Di Pietro

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Data: febbraio 2007.
Soggetto: Antonio Di Pietro (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
Argomenti: università, fuga dei ricercatori, informatizzazione e sviluppo, società.
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Pietro Folena

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Data: gennaio 2008.
Soggetto: Pietro Folena (deputato; presidente Commissione Cultura).
Argomenti: diritto d’autore, codice Urbani, libertà di panorama, legge 633/1941.
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Enrico Santarelli

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Data: giugno 2007.
Soggetto: Enrico Santarelli (professore ordinario di politica economica ed economia industriale, università di Bologna).
Argomenti: diritto d’autore, libertà di panorama, Wikipedia.
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