Genova – Chiedo perdono per il il titolo un po’ drastico, ma è l’unico che mi pare renda. Dev’essere l’ora.
Antefatto: non molto tempo fa, il 4 novembre, ho inoltrato richiesta scritta all’ufficio legislativo del ministero dei beni culturali per ricevere una versione aggiornata della legge sul diritto d’autore (la 633/1941). Il cosiddetto “testo consolidato”, per usare un termine un po’ leguleio. Quello che riunisce tutte le modifiche apportate nel corso degli anni: utile per avere un riferimento unico rivestito di una certa stabilità, anziché centomila. Attualmente, infatti, l’unico testo aggiornato e facilmente reperibile è quello su Interlex di Manlio Cammarata, il quale, chiaramente, è tutto fuorché ufficiale.
Sul sito del ministero (giustizia, beni culturali…) non c’è traccia della legge. L’unica versione reperibile su fonti istituzionali è quella sul portale SIAE (nel momento in cui scrivo, però, non è raggiungibile – quindi dovrò andare a memoria). In quel testo, tuttavia, campeggiava una scritta che ne attesta la provvisorietà. Per questa ragione ho scritto all’ufficio legislativo. Una richiesta molto semplice, quasi ingenua: vorrei il testo consolidato ad oggi. Grazie.
Ieri ho ricevuto risposta dal ministero. È stata piuttosto celere, lo ammetto. La riporto così come l’ho ricevuta, il grassetto è mio:
“Con riferimento alla Sua richiesta via e-mail di cui all’oggetto, prot. 42615 del 07/11 c.a., si fa presente che non esiste una versione ufficiale consolidata della L. 633/41. Tuttavia è allo studio del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d”Autore una proposta di Codice della Proprietà Intellettuale che, quando sarà emanata, potrebbe fornire una versione aggiornata della LdA.
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali”
Sono perplesso.
Luca Spinelli
Giornalista svizzero, scrive prevalentemente di innovazione, diritto e società.
Scusami Luca, ma sono perplesso anche io per quello che scrivi. E’ chiaro che non esista una versione ufficiale consolidata dalla l.d.a. E’ ciò che accade normalmente con tutti i provvedimenti normativi novellati e non “ricodificati”. Non mi dirai che trovi normalmene in gazzetta i testi consolidati..Quindi la risposta dell’Ufficio Legislativo è legittima e sacrosanta. Quanto al fatto che tu voglia reperire una versione novellata della l.d.a. ed aggiornata per una comoda consultazione, la trovi tranquillamente e facilmente anche su siti istituzionali a partire da quello del Ministero beni culturali
vai qui http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/legge%20633%20del%201941.pdf?l=it (è il sito del servizio del ministero che si occupa di diritto d’autore) oppure vai qui per la versione storica http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1941/lexs_25130.html.
Forse non è molto noto il meccanismo di pubblicazione delle fonti legislative, ma non gettiamo sempre la croce addosso agli uffici pubblici, specie quando forniscono risposte ovvie a domande ovvie..
saluti
ciao alessandro. niente croce, per carità. più diplomaticamente si potrebbe dire che la trasparenza non è una priorità. leggendo volocemnte i testi che mi citi mancano per cominciare delle mod apportate dalla l 2 9 gennaio 2008. è una questione di metodo innanzitutto a mio parere. ne accennavo anche con guido e manlio. la consolidazione non è proprio una prassi molto diffusa. niente di troppo grave, chiaro, ma sarebbe un segno a favore della trasparenza. LS
Pingback: Alla ricerca delle leggi perdute « YBlog