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Ddl Cassinelli – tempismi 2

Roma – A quanto pare c’è un certo fermento di proposte di legge sul tema editoria ed Internet. Mentre in commissione cultura si tratta sui finanziamenti pubblici, dopo il ddl Levi, ribattezzato ammazzablog, arriva il ddl Cassinelli. Ne parla oggi Punto Informatico, per chi fosse curioso il testo è reperibile sul sito del deputato. Cassinelli, non senza astuzia, lo annuncia già come il “ddl salva blog”. Per capire il perché facciamo un piccolo passo indietro.

In Italia è in vigore da vari anni una legge (62/2001) che definisce come “prodotto editoriale” qualsiasi “prodotto realizzato su supporto […] informatico, destinato alla pubblicazione […] di informazioni”. Ovvero: quasi ogni sito, forum, blog sulla terra.

Sempre stando alla stessa legge, ogni “prodotto editoriale” pubblicato periodicamente deve sottostare alle disposizioni sulla stampa del 1948 (legge 47/1948) secondo le quali, tra l’altro, “nessun periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale”.

Secondo la lettera della legge, perciò, ciascuno delle migliaia di blog che nascono ogni giorno dovrebbe registrarsi in tribunale, avere un direttore e un proprietario. Chi non lo fa è fuori legge. Fa stampa clandestina. Tuttavia, come spesso succede nel diritto italiano, nonostante la legge sia in vigore nessuno la applica rigidamente perché altrimenti il sistema imploderebbe. Si va avanti di interpretazione in interpretazione, di giurisprudenza in giurisprudenza, di legge in decreto (dlgs 9 aprile 2003), con l’unica certezza dell’incertezza del diritto. Per onore di cronaca, va detto che nel 2001 molti cercarono di fermare la mano del legislatore: giuristi, utenti, esperti di tecnologia. Ma senza successo.

Da allora le home page del Bel Paese furono invase da grotteschi stendardi e clausolette nel tentativo di fuggire dalla longa mano della legge: “Il presente sito non costituisce testata giornalistica”, “non ha carattere periodico”, “è aggiornato secondo le disponibilità”,  “passavo di qui per caso, ma vado via subito”… Di tutto per dimostrare la propria amatorialità. Nonostante ciò, venne poi anche qualche condanna per stampa clandestina, qualche condanna per diffamazione, e qualche ddl Levi. Niente di troppo anticostituzionale, sia chiaro, ma comunque abbastanza per generare un clima di insicurezza e timore che concorre – con molti altri fattori – a collocare l’Italia negli ultimi posti in occidente per libertà di informazione.

Ebbene: sette anni dopo Cassinelli si accorge che c’è qualcosa che non va. E se ne accorge giusto mentre Levi viene fustigato da mezza Italia per il suo ddl sull’editoria. Lo fa con una proposta non indenne da critiche, ma da discutere sia perché costituisce un precedente, sia perché arriva da un membro del partito di Governo. Non propone una revisione generale della legge sull’editoria come Levi, ma piuttosto alcune modifiche a quella vigente (vedi testo completo del ddl).

Primo punto: stabilire due categorie distinte, i “prodotti editoriali cartacei” e i “prodotti editoriali sulla rete internet”.

Secondo punto: i prodotti editoriali sulla rete internet debbono sottostare alle leggi sulla stampa solo se hanno per scopo la pubblicazione di notizie e purché ricadano in una delle seguenti tipologie: il gestore o gli autori delle pagine sono riconducibili a testate “quotidiane”, “periodiche”, “settimanali”, ecc. o sono legati ad esse da vincoli professionali; il gestore o gli autori delle pagine ne traggono profitto; il gestore o gli autori delle pagine sono giornalisti professionisti; il gestore o gli autori delle pagine percepiscono compensi periodici o saltuari per la propria attività di gestione o redazione; il gestore o gli autori delle pagine vendono direttamente, o comunque percepiscono compensi correlati alla vendita di inserzioni pubblicitarie nelle pagine.

Terzo punto: esclusione esplicita di tutti quei siti che hanno come “unico scopo” la pubblicazione di idee ed opinioni personali; la pubblicazione di informazioni societarie, istituzionali, autobiografiche; gli aggregatori automatici; i forum; le comunità virtuali.

Il ddl, quindi, non è un “salva blog” ma cerca almeno di risolvere alcune tensioni dell’attuale legge sull’editoria. Nella proposta restano irrisolti, tuttavia, alcuni punti critici:

  1. il testo proposto non semplifica né snellisce la precedente normativa ma, anzi, sotto più aspetti ne aumenta la complessità interpretativa.
  2. lascia sostanzialmente invariati i rischi prospettati dal ddl levi: un blog personale che pubblicasse notizie corredate da qualche annuncio AdSense rischierebbe i reati di stampa.
  3. è poco armonizzato col diritto internazionale e non risolve la necessità di un testo unico aggiornato in base all’evoluzione tecnologica.

Per queste ragioni, e anche perché una riforma seria sembra lungi a vedersi all’orizzonte, la proposta è da modificare ma almeno da discutere. Pur con le ambiguità lessicali e giuridiche che porta con sé, infatti, sarebbe forse più chiara dell’attuale limbo. Rimarrà testo morto nelle fagocitanti aule della Camera? Diventerà l’ennesima toppa di un vestito legislativo già in brandelli? Forse.

Sognando una delle tante riforme che, come quella sul diritto d’autore del 1941, l’Italia aspetta da più di sessant’anni.

Luca Spinelli

Comments 16

  • […] da bretella su 20 Novembre, 2008 L’ottimo Luca Spinelli ci informa dalle pagine del suo blog sull’iniziativa di un nuovo ddl sull’editoria, questa volta […]

  • “Non so cosa abbiano da lamentarsi i blogger. Il progetto di legge è in realtà lo stesso che era stato predisposto dal governo Prodi (lo ha scritto Paolo Peluffo) e sostanzialmente esclude i blog dall’obbligo di registrazione, ma regola meglio tutti i casi di testate su internet – che dalla attuale legge sono escluse da qualunque forma di contributo – e fissa dei tetti per i contributi da concedere. In linea di massima non lo trovo tanto male. Certo, bisognerà vedere cosa arriva all’approvazione finale.”
    Questo è il parere che mi ha dato un mio autorevole giornalista e avvocato: che ne pensate ?

  • […] Spunta proprio in queste ore una nuova proposta di legge, ad opera dell’Onorevole Cassinelli. Punto Informatico ha già pubblicato una prima analisi. Luca Spinelli ne spiega le ragioni. […]

  • Mi trovo perfettamente in linea con il commento di questo giornalista e avvocato, come d’altra parte ho già detto anche dalle pagine del mio blog..

  • […] a farmi una certa idea sulla proposta dell’on. Cassinelli, ma l’ultimo riferimento inserito nei link da Francesco D’Ambrosio, oltre ai già buoni approfondimenti di Punto […]

  • Non sono esperta del settore editoriale e giornalistico.
    Sono esperta dei nauseanti cavilli legali che tengono il cittadino ostaggio della una Giustizia (soprattutto quella Civile) e lo rendono suddito di un certo timore.
    Questo è dovuto al fatto che le “potenti Lobby” per potersela cavare a qualunque costo, obbligano i LORO rappresentanti politici a scrivere e approvare deliranti testi che, come dice bene Luca, sopravvivono grazie alle interpretazioni delle interpretazioni.

    I HAVE A DREAM: un politico (uno solo basta, perchè poi partirebbe la catena dell’invidia tra rappresentanti politici che comincerebbero ad ingelosirsi e ad imitarlo…) che si sbarazzi delle Lobby e cominci a scrivere testi legislativi privi si stroxxxte, snello, bello, comprensibile….
    Avere un sogno del genere, in una Democrazia, alle soglie del 2009 (laddove si innalza il livello di scolarizzazione e si abbassa il coefficiente di difficoltà a comprendere la legge, anzichè aumentarlo per esercitarne un potere coercitivo ai danni della struttura fondamentale della società – cioè il cittadino-) mi sembra UNA COSA ASSURDA!

    Avrà pure ragione l’avvocato giornalista….
    Ma fa l’avvocato, quindi ha un certo interesse affinchè le leggi siano del tutto incomprensibili, per essere strumento indispensabile al cittadino che, poveraccio, di fronte a certe inutilità linguistiche (della sua stessa lingua!!!!) e (s)grammaticali, altro non può fare che preparare migliaia di euro di assegni per un degno rappresentante della categoria: gli avvocati!

    Buona giornata a tutti, vocalizzirotante

  • […] da Scripta Volant – Innovazione, società, diritto d’autore. Gli appunti di Luca Spinelli Queste icone linkano i […]

  • Dopo il Ddl Levi arriva una nuova legge sui blog, il ddl Cassinelli!…

    Di Luca Spinelli – Dopo il famoso ddl Levi detto “ammazzablog”, arriva un nuovo disegno di legge per regolamentare bolg e siti internet. Tutti i dettagli….

  • Abbi pazienza, ma proprio non riesco a comprendere la tua conclusione n. 2 cioe’ quella relativa agli ads.
    Nel senso che il comma 5 esclude certi ambiti telematici a mio parere anche se ci sono gli ads.
    Dove sbaglio?

  • @lm: si deve fare sì chiarezza sulle attuali norme, ma il ddl levi (per i motivi che ho scritto qua e là), mi pare allo stato la soluzione sbagliata, come minimo.

    @dm: a mio parere tutto gira intorno a quel “quale unico scopo” del comma 5. in pratica: pubblicazione di notizie + lucro = fattispecie non prevista dal comma 5 ma, anzi, dal comma 4.

  • Unico scopo, pero’, lo vedo come unico scopo informativo. O no? Nel senso che altri scopi (es.: raccolta pubblicita’) non c’entrano con l’informazione.
    O no?

  • Ha ragione spinelli e gli avvocati, mi perdonino,hanno sottovalutato il vero problema.

    Il vero problema non e’ il ragazzino che parla dei suoi sogni.

    Il problema e’ consentire a chiunque di fare impresa in Italia a costi contenutissimi, cosa che solo il web offre dando nuove e concrete opportunità.

    Se inizi sul web e vedi che ti seguono, ti vien voglia giustamente di provare a farlo diventare un lavoro, e vedere quanto puoi guadagnare.

    Con questo testo chiunque voglia vendere qualcosa (ogni entrata di danaro prevale sulle esclusioni) deve avere un direttore responsabile e iscriversi al roc.

    Oppure provare a vendere tramite gli editori tradizionali.

    Questo solo in Italia, ovviamente. Nel resto del mondo se vuoi lavorare di solito ti incentivano in tutti i modi ….

  • Vale, sono d’accordo sul discorso di fondo e cioe’ che qui non si incentiva chi vuole lavorare, ma non condivido il discorso del lucro. O, quanto meno, non mi e’ ancora chiaro. Secondo me non prevale sempre.

  • La formula adottata può essere ingannevole solo sul piano applicativo, anche se non credo che il giudice potrebbe avere così gravi difficoltà ad interpretare nel senso proposto da Daniele. In ogni caso, “per tagliare la testa al toro”, si potrebbe proporre una modifica o una integrazione alla formula, come ad esempio, “che abbiano per scopo prevalente…” oppure “che abbiano per scopo….e non perseguano fini di lucro”. Le formule vengono normalmente adottate in altri contesti e dovrebbero portare all’esclusione della norma per tutte quelle ipotesi in cui non si intenda esercitare l’attività in forma imprenditoriale. La prevalenza può essere nozione pericolosa perchè lasciata alla valutazione del giudice e quindi come scatola vuota da riempire di volta in volta fino ad interpretazione costante e definitiva, ma in fin dei conti qualcosa dovranno pur fare ‘sti giudici. No?

  • Alessandro, tu mi dici che un giudice non avrebbe difficolta’ ad interpretare come dico io, pero’ sai bene che e’ anche possibile il contrario… Sai com’e’: per gli amici la legge si interpreta, per i nemici si applica… ;-)
    Ecco, io non sono d’accordissimo con la tesi Spinelli-Spataro, pero’, visto che ci sono almeno due persone che la pensano cosi’ (senza essere degli idioti ;-), penso che, a questo punto, maggior precisione necessiti.
    Ho contatti con Cassinelli, glielo ricorderei.
    Che dite?

  • e direi proprio di si almeno per evitare ulteriori ritardi e incomprensioni…

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